Art. 4.
(Effettività dell'espulsione).

      1. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento» sono soppresse.
      2. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

      «1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti la detenzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, salvo che il giudice medesimo espressamente non prescriva che lo stesso non deve ritenersi socialmente pericoloso.

 

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Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero a una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».