1. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento» sono soppresse.
2. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
«1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti la detenzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, salvo che il giudice medesimo espressamente non prescriva che lo stesso non deve ritenersi socialmente pericoloso.